L’obbligo per i professionisti di seguire corsi di formazione continua predisposti sulla base di un regolamento emanato dal Consiglio Nazionale è stabilito dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n.137, il CNOAS ha disciplinato con un proprio Regolamento le modalità e condizioni per l’assolvimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
Il periodo di formazione continua professionale continua è triennale. L’attuale triennio formativo è iniziato il 1.1.2020 e finirà il 31.12.2022. Ogni iscritto ha l’obbligo di conseguire nel triennio formativo un numero di crediti pari a 60, di cui almeno 15 deontologici riguardanti l’ordinamento professionale e la deontologia.
Tutti gli assistenti sociali sono tenuti a conseguire i crediti formativi stabiliti per il triennio, fatta salva la possibilità di una riduzione nelle seguenti condizioni:
• per i neo iscritti l’obbligo decorre dall’anno solare successivo a quello di iscrizione;
• per chi è nelle condizioni di chiedere l’esonero dall’obbligo formativo per i seguenti motivi: maternità, malattia grave, assistenza per L.104/92, disoccupazione e altri casi eccezionali;
• per i pensionati.
Per: come procedere alla richiesta di esonero o alla richiesta di accreditamento ex post si prega cliccare sulla voce “come fare per…” e a seguire sulla sottovoce attinente l’argomento.