L’attuale triennio formativo è iniziato il 01 gennaio 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025. 

Entro tale data bisogna aver conseguito almeno 45 crediti formativi e almeno 15 crediti deontologici.

Il professionista assistente sociale che abbia raggiunto nel triennio i crediti complessivi dovuti ma risulti ina-dempiente per i crediti a contenuto deontologico, può recuperarli nel primo anno del triennio successivo a quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti. L’eventuale recupero dei crediti non assolti deve avvenire entro e non oltre la conclusione del primo anno del triennio formativo successivo, ed è accertato con riferimento alla situazio-ne dichiarata dall’iscritto all’interno della propria area riservata alla data del 31 marzo del secondo anno del triennio successivo. 
Il mancato conseguimento di tutti i crediti dovuti e il mancato recupero ai sensi del presente articolo, compor-tano l’avvio delle procedure previste all’art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disci-plinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell’iscritto.

In considerazione delle condizioni emergenziali createsi nel triennio 2020-2022, gli iscritti che abbiano conse-guito almeno 40 crediti possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025. I neoiscritti che, al termine del triennio formativo citato, abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo. I crediti de-vono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023-2025. I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti. Il mancato recupero dei crediti dovuti comporta,  l’avvio delle procedure previste all’art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021. 

I corsi e le attività frequentate devono essere registrati nella propria area riservata entro il 31 marzo dell’anno successivo, salvo eventuali proroghe concesse dal CNOAS. Dopo tale data non è possibile inserire corsi riferiti agli anni precedenti. Cerca l’ID dei corsi che hai frequentato. (https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/cerca_corsi.cgi)


Per maturare i crediti è necessario partecipare almeno in misura superiore all’80% della durata preordinata.

La registrazione delle presenze con la tessera sanitaria permette l’acquisizione automatica dei crediti; la regi-strazione con modalità cartacea permette l’acquisizione dei crediti solo con l’inserimento manuale nella pro-pria area riservata.

Per la rilevazione delle presenze quando si partecipa alla formazione in modalità a distanza, queste saranno registrate dall’agenzia formativa che eroga la formazione ed i crediti saranno acquisiti automaticamente

Gli attestati di partecipazione agli eventi vanno conservati in caso di verifica.

Anche la corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio nazionale, costituisce obbligo deontologico per l’assistente sociale, secondo quanto previsto dal vi-gente Codice Deontologico. L’accesso alla piattaforma nazionale avviene secondo le modalità di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 76/2020. 

In nessun caso possono essere trasferiti crediti da un triennio a quello successivo.

Per maturare i crediti è necessario partecipare almeno in misura superiore all’80% della durata preordinata.

La registrazione delle presenze con la tessera sanitaria permette l’acquisizione automatica dei crediti; la regi-strazione con modalità cartacea permette l’acquisizione dei crediti solo con l’inserimento manuale nella propria area riservata.

Per la rilevazione delle presenze quando si partecipa alla formazione in modalità a distanza, queste saranno registrate dall’agenzia formativa che eroga la formazione ed i crediti saranno acquisiti automaticamente. 

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, e? valida la partecipazione alle seguenti attività, a condizione che siano realizzate dall’Ordine o da soggetti dallo stesso autorizzati o con lo stesso convenzionati, alle quali sono attribuiti i corrispondenti crediti formativi e/o formativi deontologici secondo quanto previsto dalla ta-bella di cui alla Scheda n. 1 del Regolamento per la formazione continua: 

  • a. attività formativa fruita; 
  • b. attività strutturata di formazione sul campo; 
  • c. attività formativa erogata; 
  • d. attività di ricerca; 
  • e. attività pubblicistica
L’attribuzione dei crediti alle attività di cui all’art. 3 comma 4 lettere a) e b) (attività formativa fruita; b. attivi-tà strutturata di formazione sul campo) del Regolamento per la formazione continua avviene ex ante, su ap-posita istanza dei soggetti autorizzati o convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali.

L’attribuzione dei crediti alle attività di cui art. 3 comma 4 lettere c), d), e) (c. attività formativa erogata; d. at-tività di ricerca; e. attività pubblicistica), avviene ex post, su istanza del singolo assistente sociale, da effet-tuarsi tramite la propria area riservata della piattaforma web del Consiglio nazionale. L’attribuzione dei crediti ex post è di competenza dei Consigli regionali con riferimento ai propri iscritti l’attribuzione dei crediti per le attività formative richieste ex post avverrà a cura della Commissione Consultiva del CROAS Calabria secondo la Scheda n. 1 contenuta nel Regolamento per la Formazione Continua degli assi-stenti sociali visionabile alla voce Normativa di riferimento.