ACCESSO CIVICO - CONSIGLIO REGIONALE ORDINE ASSISTENTI SOCIALI CALABRIA

CHE COS'È
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le PP.AA. hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, laddove abbiamo omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale.

COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Trasparenza  per le funzioni di cui all'art. 5, co. 2 del D. Lgs 33/2013.
La richiesta deve essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata secondo le seguenti modalità:
•    se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, l'interessato può presentare istanza secondo quanto previsto dal MODULO 1  all'indirizzo:  ordascalabria@pec.it
•    se in possesso di una casella di posta elettronica tradizionale, l'interessato può presentare istanza secondo quanto previsto dal MODULO 2  all'indirizzo: info@ordascalabria.it

Telefono: +39 0961721933

IL PROCEDIMENTO
L'interessato che presenta istanza di accesso civico dovrà riportare nel campo "Oggetto" della posta elettronica o posta elettronica certificata la seguente dicitura: "ISTANZA DI ACCESSO CIVICO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D. LGS 33/2013".

Il Consiglio Regionale della Calabria dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione. Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti. Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso. Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: - personale assegnato alla segreteria del Consiglio.