La formazione continua permanente è un obbligo di legge, in vigore dal 2014, per gli assistenti sociali iscritti all’Albo Professionale.
Per ottemperare a quest’obbligo è necessario registrarsi nell’Area Riservata del sito CNOAS (www.cnoas.it); chi ancora non l’abbia fatto è invitato a procedere in tal senso.

Ogni utile informazione in merito all’iscrizione ed al programma informatico può essere reperita nel Manuale per l'Area Riservata (www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/ar.cgi)

Domande frequenti sulla registrazione in Area Riservata e sulla Formazione Continua: FAQ (https://cnoas.org/faq-cnoas/#hfaq-term-287)


Piano Offerta Formativa
http://www.ordascalabria.it/images/formazione_continua/pof_2021_croas_calabria.pdf

Riconoscimento Attività Ex post
L’attuale triennio formativo è iniziato il 01 gennaio 2023 e terminerà il 31 dicembre 2025; entro tale data bisogna aver conseguito 45 crediti formativi e 15 crediti deontologici.
Il professionista assistente sociale che abbia raggiunto nel triennio i crediti complessivi dovuti, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 8 del Regolamento per la formazione continua, ma risulti inadempiente per i crediti a contenuto deontologico, può recuperarli nel primo anno del triennio successivo a quello in cui si è verificato il debito. I crediti formativi deontologici eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto ai 15 dovuti. L’eventuale recupero dei crediti non assolti deve avvenire entro e non oltre la conclusione del primo anno del triennio formativo successivo, ed è accertato con riferimento alla situazione dichiarata dall’iscritto all’interno della propria area riservata alla data del 31 marzo del secondo anno del triennio successivo.
In considerazione delle condizioni emergenziali createsi nel triennio 2020-2022, gli iscritti che abbiano conseguito almeno 40 crediti possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025. I neoiscritti che, al termine del triennio formativo citato, abbiano conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo. I crediti devono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023-2025. I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti.
Il mancato conseguimento o recupero dei crediti dovuti comporta, alla scadenza di cui all’art. 3 comma 3 del citato Regolamento per la formazione continua, l’avvio delle procedure previste all’art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021. per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell’iscritto.

I corsi e le attività frequentate devono essere registrati nella propria area riservata entro il 31 marzo dell’anno seguente la conclusione del triennio.


Per maturare i crediti è necessario partecipare almeno all’80% della durata preordinata dell’evento
La registrazione delle presenze con la tessera sanitaria permette la rilevazione automatica dei crediti; la registrazione dei partecipanti con modalità cartacea, invece, consente il caricamento dei crediti solo con l’inserimento manuale da parte di ogni singolo iscritto nella propria area riservata.
Cerca l’ID dei corsi che hai frequentato. (https://www.cnoas.info/cgi-bin/cnoas/cerca_corsi.cgi)
Per la rilevazione delle presenze quando si partecipa alla formazione in modalità a distanza, queste saranno registrate dall’agenzia formativa che eroga la formazione ed i crediti saranno acquisiti automaticamente
Gli attestati di partecipazione agli eventi, che sono tenuti a rilasciare  gli enti erogatori, vanno conservati in caso di verifica.
Anche la corretta rendicontazione della formazione continua, per il tramite dei canali messi a disposizione dal Consiglio Nazionale, costituisce obbligo deontologico per l’assistente sociale, secondo quanto previsto dal vigente Codice Deontologico. L’accesso alla piattaforma nazionale avviene secondo le modalità di cui all’art. 24 del decreto-legge n. 76/2020.
In nessun caso possono essere trasferiti crediti da un triennio a quello successivo.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo, e? valida la partecipazione alle seguenti attività, a condizione che siano realizzate dall’Ordine o da soggetti dallo stesso autorizzati o con lo stesso convenzionati, alle quali sono attribuiti i corrispondenti crediti formativi e/o formativi deontologici secondo quanto previsto dalla tabella di cui alla Scheda n. 1 del Regolamento per la formazione continua:
a. attività formativa fruita;
b. attività strutturata di formazione sul campo;
c. attività formativa erogata;
d. attività di ricerca;
e. attività pubblicistica
L’attribuzione dei crediti alle attività di cui all’art. 3 comma 4 lettere a) e b) (attività formativa fruita; b. attività strutturata di formazione sul campo) del Regolamento per la formazione continua avviene ex ante, su apposita istanza dei soggetti autorizzati o convenzionati con il Consiglio nazionale o con i Consigli regionali.
L’attribuzione dei crediti alle attività di cui art. 3 comma 4 lettere c), d), e) (c. attività formativa erogata; d. attività di ricerca; e. attività pubblicistica), avviene ex post, su istanza del singolo assistente sociale, da effettuarsi tramite la propria area riservata della piattaforma web del Consiglio Nazionale.
L’attribuzione dei crediti per le attività formative richieste ex post avverrà a cura della Commissione Consultiva del CROAS Calabria secondo la Scheda n. 1 contenuta nel Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali visionabile alla voce Normativa di riferimento.  https://cnoas.org/wp-content/uploads/2023/01/Regolamento_FC_CNOAS_01.01.2023.pdf

Riconoscimento Esoneri
Le richieste di esonero possono essere riconosciute per i seguenti motivi (consultabili all’art. 11 del regolamento per la formazione continua ai sensi del DPR 137/12 visionabile alla voce Normativa di riferimento):

  1. maternità/paternità, adozione/ affido per un periodo massimo di dodici mesi;
  2.  grave malattia o infortunio;
  3. interruzione dell’attività professionale per un periodo non inferiore a sei mesi;
  4. interruzione dell’attività professionale per trasferimento all’estero per un periodo non inferiore a sei mesi;
  5. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
 All’eventuale accoglimento dell’istanza di esonero consegue la riduzione dei crediti formativi, compresi quelli formativi deontologici, da acquisire nel corso del triennio, secondo le indicazioni della Scheda n. 6, parte integrante e sostanziale del Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali visionabile alla voce Normativa di riferimento. 
L’esonero deve essere richiesto, esclusivamente dall’interessato e mediante la piattaforma web allo scopo predisposta dal Consiglio nazionale, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura del triennio formativo al quale si riferisce l’impedimento, pena l’inammissibilità dell’istanza.
La richiesta deve essere sempre riferita a periodi temporali che si riferiscono al passato. Non potranno essere presi in considerazione richieste di esonero per eventi futuri.