Si informano i Colleghi che, il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazione), pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale (Titolo III del provvedimento), tra le quali va evidenziato l’articolo 37 recante «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti».
La norma modifica la disciplina vigente (art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mod. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2), rafforzando l’obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale) ai rispettivi Ordini.
A tal fine, il d.l. 76/2020 prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione del domicilio digitale (PEC).
Pertanto si invitano gli iscritti entro e non oltre le ore 24 del 23 agosto 2020 ad accedere all’area riservata CNOAS www.cnoas.it/cgi-bin/cnoas/ar.cgi  e ad aggiornare i propri dati anagrafici, completi dell’eventuale domicilio professionale (qualora non coincida con la residenza) e recapiti con particolare riferimento agli indirizzi mail, PEC (prevista e obbligatoria dalla legge 2 del 28 gennaio 2009) e recapiti telefonici. Si precisa che gli indirizzi mail e PEC devono essere, a norma di legge, personali e non aziendali