Si riportano, di seguito, i capi 1,2,3, e 4 dell’art. 12 del Regolamento per la Formazione continua, entrato in vigore dal 1 gennaio c.a., per gli opportuni conseguenziali adempimenti degli interessati.
1. In considerazione delle condizioni emergenziali createsi nel triennio 2020-2022, gli iscritti che hanno conseguito almeno 40 crediti possono recuperare i 20 crediti mancanti entro il primo anno del triennio 2023-2025 secondo le modalità di cui al citato articolo.
2. Coerentemente con quanto disposto al comma 1, i neoiscritti che al termine del suddetto triennio formativo, hanno conseguito almeno 2/3 dei crediti dovuti, possono recuperare quelli mancanti nel corso del primo anno del triennio formativo successivo, così come indicato all’art. 3 comma 8. I crediti devono essere recuperati entro il primo anno del triennio 2023-2025.
3. I crediti eventualmente recuperati devono risultare in aggiunta rispetto a quelli dovuti.
4. Il mancato recupero dei crediti dovuti comporta, alla scadenza di cui all’art. 3 comma 3 del presente Regolamento, l’avvio delle procedure previste all’art. 29 del Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale, in vigore dal 7 maggio 2021, per l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo formativo e del conseguente illecito disciplinare a carico dell’iscritto.